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Lo statuto

Statuto della "Associazione Cancro Primo Aiuto Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale

Articolo 1
Su iniziativa della Futuro Srl e della Associazione Industriali di Monza e dell'intero Comitato Fondatori e' costituita la "Associazione Cancro Primo Aiuto Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale.

Articolo 2
Sede
L'Associazione ha sede in Monza Via Ramazzotti 22, con una unita' operativa in Seregno in Via Lambro n. 19. Sono previste aperture di altre unita' operative.

Articolo 3
Oggetto e scopo
L'Associazione Cancro Primo Aiuto non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore prevalentemente degli ammalati di cancro, compresa la prevenzione, la cura e l'assistenza ivi compresa l'assistenza domiciliare, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. L'attivita' consiste nella consulenza gratuita, nell'aiuto in senso lato realizzati tramite i medici e paramedici volontari con particolare riferimento a quelli che partecipano al Comitato Tecnico Scientifico, sia che essi svolgano la loro missione in nome e per conto della Onlus o nell'ambito delle strutture ospedaliere sia pubbliche che accreditate di loro riferimento cosi' come nelle sedi operative dell'Associazione medesima. Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione si avvarra' sia dell'opera anche di volontari oltre che di altre Onlus sia dell'opera di personale medico e paramedico inquadrato con regolare contratto nell'organico dell'Associazione stessa e che si potranno muovere sul territorio di competenza con l'ausilio di tutti i mezzi e automezzi messi a disposizione della Onlus medesima al fine di garantire un servizio puntuale preciso con un'ottica di 360°. Potra' altresi' sulla base dei suoi scopi partecipare ad iniziative analoghe nei contenuti anche con altre Onlus. L'Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4
Patrimonio ed entrate dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dal fondo di dotazione nella misura di Euro 52.000,00 (Cinquantaduemila/00) Il patrimonio potra' essere aumentato:
  • dai versamenti effettuati dagli associati a qualsiasi titolo;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Chi fa richiesta di associazione all'atto della sua adesione dovra' versare un contributo libero quanto all'importo. Per mantenere la qualita' di socio dovra' annualmente versare la quota che sara' di importo libero; l'associato che in sede di prima associazione dovesse versare una somma pari o superiore ad Euro 500,00 (Cinquecento/00), assumera' di diritto la qualifica di "Socio benemerito, come previsto dall'articolo 5. Il socio che non dovesse ottemperare al versamento annuale entro il trenta aprile decadra' automaticamente dalla qualifica di associato. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entita', e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi ne a causa di morte.

Articolo 5
Fondatori, Soci, Soci Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione
Sono associati:
  • i Fondatori;
  • i Soci dell'Associazione;
  • i Soci Benemeriti.
L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Ogni associato ha il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio consuntivo. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci Benemeriti: a) coloro che per l'opera svolta, tali siano dichiarati dal Consiglio direttivo; b) coloro che in sede di adesione all'associazione versino almeno la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00). Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalita' che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto; si intende che essa e' stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non e' tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 6
Organi della Associazione
Sono organi dell'Associazione:
  • l'assemblea degli associati
  • il presidente del Consiglio Direttivo
  • i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo
  • il Consiglio Direttivo
  • il Comitato Esecutivo
  • il Comitato Scientifico
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
L'elezione degli organi dell'Associazione non puo' essere in alcun modo vincolata o limitata ed e' informata a criteri di massima liberta' di partecipazione agli associati.

Articolo 7
Assemblea
L'Assemblea e' composta da tutti gli associati alla Associazione ed e' l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 7.3. Essa inoltre
  • Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, del Presidente su proposta dell'Associazione Industriali di Monza e dei Vice presidenti del consiglio direttivo, (ed al loro interno, del vicepresidente vicario), del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Delinea gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione;
  • Delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • Approva i regolmenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivita' dell'Associazione;
  • Delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonche' di fondi, di gestione comunque denominati, nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora cio' sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
  • Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'assemblea e' convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea e' convocata nel territorio della provincia di Milano. La convocazione e' fatta mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti gli associati anche via fax o e-mail, nonche' ai componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima dell'adunanza e pubblicata almeno una volta, entro lo stesso termine e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operativita' della Associazione. L'assemblea e' validamente costituita ed e' atta a deliberare qualora in prima convocazione sian o presenti almeno la meta' degli associati. In seconda convocazione l'Assermblea e' validamente costituita qualun que sia il numero degli associati presenti. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.La delega puo' essere conferita solamente ad altro associato che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non puo' farsi portatore di piu' di 10 (dieci) deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non e' ammesso il voto per corrispondenza. Per la nomina del Presidente del consiglio direttivo, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associzione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ? (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano (come qualificato meglio infra); in mancanza, su designazione dei presenti, dal Consigliere piu' anziano.
Articolo 8
Il consiglio Direttivo (ed eventuali comitato esecutivo ed amministratori delegati)
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 27 (ventisette) membri, compresi il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  • La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • La nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
  • L'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
  • La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
  • Il consiglio direttivo puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri a scelta del consiglio:
  • Ad un comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dal consiglio stesso;
  • Ad uno o piu' dei suoi membri (amministratori delegati)
  • Oppure, a mezzo del Presidente, anche a terzi estranei (procuratori) al fine di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il consiglio direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 5 (cinque) consiglieri. La convocazione e' fatta mediante lettera, telegramma, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo ed ai revisori dei conti almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di impedimento del Presidente le funzioni di rappresentanza saranno attribuite al Vice Presidente piu' anziano. Il consiglio direttivo e' comunque validamente costituito ed e' atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalita' di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dei revisori dei conti. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente anziano, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta' piu' uno dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Articolo 9
Il Presidente
Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente puo' attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso su singoli e determinati argomenti. Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attivita' compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessita' e urgenza il Presidente puo' anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato esecutivo ed il Comitato Scientifico, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita'. Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio direttivo e poi all'assemblea (quanto al solo bilancio consuntivo) corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10
I Vice Presidenti
I Vice Presidenti sono in numero massimo di tre. Il Vice Presidente anziano (per eta' anagrafica) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11
Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico e' composto da un Presidente, da uno o piu' Vice Presidenti, e da altri membri con un munimo di 10 (dieci) fino ad un massimo di 70 (settenta). Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Qualora emergano casi di comportamento contrario all'etica o al conflitto con gli scopi del "no profit, il membro del comitato Scientifico sara' dichiarato decaduto con deliberazione presa dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12
Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato scientifico e coadiuva il Presidente, i Vice Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attivita' esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del comitato scientifico nonche' del Libro degli Associati.

Articolo 13
Libri della Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del comitato esecutivo e dei Revisori dei Conti nonche' il libro degli aderenti all'associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a tutti gli aderenti che ne facciano motivata istanza per iscritto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14
Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilita', effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio contuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 15
Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei Revisori dei conti si compone da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo). Dei membri effettivi almeno il Presidente deve essere iscritto al registro dei revisori contabili. L'incarico di revisore dei conti e' incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilita' valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo. L'attivita' di revisore e' essenzialmente gratuita. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle relative adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea senza diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con facolta' di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilita' dell'Associazione e dei relativi libri e redigono la propria relazione sui singoli bilanci consuntivi.

Articolo 16
Bialncio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 Maggio l'assemblea approva il bilancio consuntivo. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e' soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17
Avanzi di gestione
All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre organizzazione non lucrative di utilita' sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18
Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sara' rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudichera' secondo equita' e senza formalita' di procedura, dando luogo ad un arbitrario irrituale. L'albitro sara' scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la sua nomina sara' demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

Articolo 20
Legge applicabile
Per disciplinare cio' che non sia previsto nel presente statuto, si deve far rifrimento alle norme in materia di Enti contenuti nel libro I del codice civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del codice civile. F.to Luigi Losa � Luigi Roncoroni



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